La persona che ha subito un infortunio dovrà ottenere un risarcimento per due principali motivi: 1 - Inabilità temporanea, ovvero la sua impossibilità a lavorare totalmente oppure parzialmente (lucro cessante) e 2 - per il danno biologico.

Inabilità temporanea
L'inabilità temporanea è la durata della malattia o dei postumi di un trauma. Il periodo va dal momento dell'infortunio o dall'inizio della malattia fino alla completa guarigione. Nei casi dove non si può raggiungere la guarigione completa si parlerà di guarigione con postumi da valutare in sede medico-legale. 

Invalidità permanente (o danno biologico permanente)
Per invalidità permanente s'intende una valutazione che necessariamente dovrà essere fatta a distanza dalla comparsa della malattia o dell'incidente. Se il soggetto arriva ad una guarigione completa, senza postumi, ed è fisicamente sano come lo era prima dell'infortunio l'invalidità permanente è zero, cioè non esiste. Sappiamo però che da una malattia o da un infortunio si può uscire con dei deficit che non hanno prospettive di guarigione.
Trascorsi alcuni mesi dall'inizio della malattia il medico dovrà stabilire se esistono ancora possibilità di una guarigione completa oppure i danni fisici che la persona presenta sono da ritenersi postumi permanenti. Stabilito che si tratta di postumi permanenti questi dovranno essere quantificati in un danno espresso in percentuale. Il danno (danno biologico) si esprime da 0 a 100. Con cento s'intende la massima invalidità possibile e pertanto l'incapacità a svolgere un proficuo lavoro.  Per tutte le valutazioni intermedie, es. perdita del senso dell'udito da un orecchio, vertigine, riduzione della funzione masticatoria, importante cicatrice sul viso, ecc. esistono delle apposite tabelle e diversi libri che indicano come si dovrà valutare il danno biologico permanente.

Il compito di fare queste valutazioni (sia l'inabilità temporanea che l'invalidità permanente) spetta ai medici legali o a medici che abbiano una specifica competenza in questa materia.

La valutazione di queste due forme di danno rientra in un atto denominato perizia ed è indispensabile per poter richiedere un risarcimento.